Azione di rivendicaActio petitoriaCategoria delle azioni a tutela della proprietà e dei diritti reali, comprendente la rivendica (art. 948 c.c.), la negatoria (art. 949 c.c.) e il regolamento di confini (art. 950 c.c.).Leggi il lemma completo → (rei vindicatioRei vindicatioAzione di rivendicazione: azione reale con cui il proprietario chiede la restituzione della cosa a chi la possiede senza titolo (art. 948 c.c.).Leggi il lemma completo →) è l’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → reale con cui il proprietario che non è nel possessoPossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo → del bene agisce contro chiunque lo possieda o detenga per ottenere l’accertamento del proprio diritto di proprietà e la restituzione della cosa (art. 948 c.c.).
L’onere della provaEi incumbit probatio qui dicit, non qui negatL'onere della prova spetta a chi afferma un diritto, non a chi lo nega: regola di giudizio per la decisione in caso di incertezza (art. 2697 c.c.).Leggi il lemma completo → grava sull’attoreAttoreParte che propone la domanda giudiziale: atto di citazione, oneri di allegazione e prova, legittimazione attiva, interesse ad agire, domande nuove e rinuncia.Leggi il lemma completo →, che deve dimostrare il proprio titolo di proprietà. La probatio diabolicaProbatio diabolicaProva impossibile o estremamente difficile da fornire. Ricorre tipicamente nell'azione di rivendicazione della proprietà.Leggi il lemma completo → consiste nella necessità, per chi agisce in rivendica, di provare l’acquisto della proprietà risalendo fino a un acquisto a titolo originarioOccupazione (modo di acquisto della proprietà)Modo di acquisto a titolo originario della proprietà delle cose mobili non appartenenti ad alcuno (res nullius) o abbandonate (res derelictae), mediante la presa di possesso con animus domini (art. 923 c.c.).Leggi il lemma completo → (usucapioneUsucapioneModo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali per possesso continuato: requisiti, termini ordinari e abbreviati, interruzione, sospensione e accertamento.Leggi il lemma completo →), non essendo sufficiente la provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → di un acquisto a titolo derivativo se il dante causa non era proprietario. La giurisprudenza ha mitigato tale rigore ammettendo la prova per presunzioniPresunzioniConseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto. Si distinguono in legali (assolute o relative) e semplici, queste ultime ammesse dal giudice solo se gravi, precise e concordanti.Leggi il lemma completo →.
L’azione di rivendica è imprescrittibile (art. 948, comma 1, c.c.), salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapionePossessio ad usucapionemPossesso idoneo all'usucapione: continuo, pacifico, pubblico e non equivoco, protratto per il tempo previsto dalla legge.Leggi il lemma completo →. Non va confusa con l’azione di restituzione, che ha natura personale e si fonda su un rapporto obbligatorio (locazioneLocazioneContratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altra (conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. Disciplinata dagli artt. 1571-1614 del codice civile.Leggi il lemma completo →, comodatoComodatoContratto reale e gratuito (artt. 1803-1812 c.c.) con cui una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.Leggi il lemma completo →), con conseguente diverso regime di onere probatorioOnereComportamento non obbligatorio ma necessario per conseguire un vantaggio o evitare una conseguenza sfavorevole. Si distingue dall'obbligo per l'assenza di coercibilità.Leggi il lemma completo →.
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