Ai fini dell’esecuzione fondata su decreto ingiuntivo, non occorre una nuova notificazione del titolo (divenuto) esecutivo, ma l’atto di precetto deve contenere, a pena di nullità, la menzione del provvedimento che ha disposto la esecutorietà ovvero l’indicazione dell’autorità disponente pur senza l’osservanza di particolari requisiti formali, non essendo perciò sufficiente, ex art. 654 cpc co. […]
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