La responsabilità del professionista ha natura contrattuale, sicché l’attore ha l’onere di dare la prova del fatto storico, ovvero il conferimento dell’incarico, l’entità del danno ed il nesso causale tra danno e inadempimento, mentre il debitore deve provare che l’inadempimento è dovuto ad impossibilità derivante da causa a lui non imputabile ovvero da eccezionali difficoltà […]
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.