Poiché l’eccezione di nullità della testimonianza per incapacità a deporre deve essere sollevata immediatamente dopo l’escussione del teste ovvero, in caso di assenza del procuratore della parte all’incombente istruttorio, entro la successiva udienza, restando, in mancanza, sanata, non assume rilievo che la parte abbia preventivamente formulato, ai sensi dell’art. 246 cpc, un’eccezione d’incapacità a testimoniare, […]
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