Resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis (“venuto meno il diritto del dante causa, viene meno anche il diritto dell’avente causa”) è il principio secondo cui chi acquista un diritto da un soggetto il cui titolo viene successivamente meno perde a propria volta il diritto acquistato.
Il principio discende logicamente dal nemo plus iuris transferre potest quam ipse habetNemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habetNessuno può trasferire ad altri un diritto maggiore di quello che possiede. Principio generale dei trasferimenti, con eccezioni a tutela dell'affidamento.Leggi il lemma completo →: se il diritto del trasferente era soggetto a una causa di caducazione (condizione risolutivaCondizioneElemento accidentale del contratto consistente in un avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) o la risoluzione (condizione risolutiva) degli effetti negoziali (artt. 1353-1361 c.c.).Leggi il lemma completo →, annullamento, risoluzione), anche il diritto del sub-acquirente è travolto. L’effetto retroattivo dell’invalidità o della risoluzione si propaga lungo la catena dei trasferimenti.
L’ordinamento prevede numerose eccezioni a tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → della circolazione dei beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → e dell’affidamentoAffidamentoTermine polisemico che indica nel diritto di famiglia l'attribuzione della responsabilità genitoriale (artt. 337-bis ss. c.c.); nel diritto civile la fiducia incolpevole tutelata dall'ordinamento; nel diritto penale una misura alternativa alla detenzione.Leggi il lemma completo → dei terzi: la regola possesso vale titoloA non dominoLocuzione latina ("da chi non è proprietario") che designa l'acquisto della proprietà da parte di chi riceve il bene in buona fede da un soggetto non legittimato a trasferirlo (art. 1153 c.c.).Leggi il lemma completo → per i beni mobili (art. 1153 c.c.); la tutela del terzo acquirente in buona fedeBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo → dall’erede apparenteErede apparenteSoggetto che, pur non essendo erede, possiede i beni ereditari comportandosi come tale. I terzi che acquistano in buona fede dall'erede apparente sono tutelati (art. 534 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 534 c.c.); la salvezza dei diritti dei terzi acquirenti in buona fede in caso di annullamento del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1445 c.c.) e di risoluzione (art. 1458, comma 2, c.c.); il sistema della trascrizione immobiliareTrascrizioneSistema di pubblicità legale degli atti relativi a diritti reali immobiliari, che ne garantisce l'opponibilità ai terzi secondo il principio di priorità (artt. 2643 ss. c.c.).Leggi il lemma completo →, che tutela chi trascrive per primo in buona fede.
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