La scissione societaria è l’operazione straordinaria mediante la quale una societàSocietàContratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.).Leggi il lemma completo → (scissa) trasferisce l’intero patrimonio (scissione totale) o parte di esso (scissione parziale) a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione (beneficiarie), con assegnazione ai soci della scissa di azioni o quote delle beneficiarie (artt. 2506-2506-quater c.c.).
Nella scissione totale, la società scissa si estingue; nella scissione parziale, la società scissa sopravvive con un patrimonio ridotto. È altresì possibile la scissione negativa, con assegnazione alla beneficiaria di un patrimonio con passività superiori alle attività.
Il procedimento ricalca quello della fusione (art. 2506-ter c.c.): progetto di scissione, relazione degli amministratori, relazione dell’esperto, deliberazione assembleare, opposizione dei creditoriAd opponendumLocuzione latina ("per opporsi") che designa la legittimazione dei creditori a partecipare a procedimenti esecutivi o concorsuali per far valere le proprie ragioni sul ricavato.Leggi il lemma completo →, atto di scissione.
Ciascuna società beneficiaria è responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio nettoPatrimonioDefinizione Il patrimonio è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo a un soggetto di diritto. È nozione unitaria ma articolata, comprendente sia i diritti reali e di credito...Leggi il lemma completo → ad essa assegnato, dei debiti della scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico (art. 2506-quater, comma 3, c.c.). La responsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → solidale tra le società partecipanti alla scissione tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → i creditori della società scissa.
Powered by Gestiolex