Plus valet quod agitur quam quod simulate concipitur (“vale di più ciò che si fa realmente di ciò che si finge di fare”) è il brocardo che esprime il principio della prevalenza della volontà reale su quella apparente. Nella simulazione relativa, ha effetto tra le partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → il contratto dissimulatoSimulazioneIstituto in forza del quale le parti pongono in essere un contratto con l'intesa che non debba produrre effetti tra loro (simulazione assoluta) o che debba avere effetto un contratto diverso (simulazione relativa). Disciplinata dagli artt. 1414-1417 c.c.Leggi il lemma completo → (voluto) anziché quello simulato (apparente).

Il principio è codificato dall’art. 1414, comma 2, c.c.: nella simulazione relativa, il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → dissimulato ha effetto tra le parti purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo →. Il brocardo consacra la superiorità della sostanza sulla forma: l’ordinamento guarda a ciò che le parti hanno effettivamente voluto, non a ciò che hanno finto di volere.

Il principio trova applicazione anche nell’interpretazione del contrattoInterpretazioneAttività ermeneutica volta a determinare il significato di un atto normativo o negoziale. Regolata dall'art. 12 preleggi e, per il contratto, dagli artt. 1362-1371 c.c.Leggi il lemma completo →, dove l’art. 1362 c.c. impone di indagare la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole. Nella qualificazione dei rapporti di lavoro, la giurisprudenza applica il principio per qualificare il rapporto secondo il suo effettivo svolgimento, indipendentemente dal nomen iurisNomen iurisDenominazione giuridica di un atto o di un istituto. Il giudice qualifica il rapporto secondo il nomen iuris corretto, a prescindere dalla qualificazione delle parti.Leggi il lemma completo → attribuito dalle parti (primato della sostanza sulla forma).

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