Nomen iuris (lett. “nome del diritto”) indica la denominazioneRagione socialeNome sotto il quale opera una società di persone (artt. 2292, 2314 c.c.): funzione individuatrice, disciplina nelle società di persone e differenze con denominazione sociale e ditta.Leggi il lemma completo → o qualificazione giuridica di un atto, di un rapporto o di un istituto.
Il principio iura novit curiaIura novit curiaPrincipio processuale secondo cui il giudice conosce il diritto e lo applica d'ufficio, indipendentemente dalle allegazioni normative delle parti (art. 113 c.p.c.).Leggi il lemma completo → impone al giudice di individuare il nomen iuris corretto del rapporto dedotto in giudizio, a prescindere dalla qualificazione data dalle parti: il giudice può riqualificare il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → denominato “venditaCompravenditaContratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È il modello dei contratti di scambio, disciplinato dagli artt. 1470-1547 del codice civile.Leggi il lemma completo →” come donazioneDonazioneContratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo un'obbligazione. Richiede l'atto pubblico con due testimoni, salvo donazioni di modico valore.Leggi il lemma completo → se ne ravvisa i requisiti, e viceversa. La corretta individuazione del nomen iuris determina la disciplina applicabile. In materia contrattuale, il nomen iuris attribuito dalle parti non vincola il giudice, che deve guardare al contenuto effettivo del rapporto.
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