Ignorantia facti excusat, ignorantia iuris non excusatIgnorantia legis non excusatL'ignoranza della legge non scusa: nessuno può invocare l'ignoranza della norma per sottrarsi alle conseguenze della sua violazione.Leggi il lemma completo → è il brocardo che distingue due forme di erroreVizi del consensoAnomalie nel processo di formazione della volontà negoziale che rendono il contratto annullabile: errore (artt. 1427-1433 c.c.), violenza (artt. 1434-1438 c.c.), dolo (artt. 1439-1440 c.c.).Leggi il lemma completo →: l’ignoranza del fatto scusa (può escludere il doloDolo (diritto civile)Raggiro che induce a concludere il contratto (art. 1439 c.c.) o criterio soggettivo di imputazione della responsabilità. Determinante se causa il consenso, incidente se incide sulle condizioni.Leggi il lemma completo → o la colpaCulpaEspressione latina che designa la colpa nelle sue diverse forme, distinte per gravita (lata, levis, levissima) o per tipologia (in contrahendo, in eligendo, in vigilando, in educando, in faciendo, in omittendo).Leggi il lemma completo →), mentre l’ignoranza della legge non scusa.
Il principio è codificato nell’art. 5 c.p., secondo cui nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo →. La Corte costituzionale (sent. 364/1988) ha tuttavia dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude la punibilità per l’ignoranza inevitabile della legge penale.
L’ignoranza del fatto, invece, rileva ai sensi dell’art. 47 c.p.: l’errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell’agente, salvo che si tratti di errore determinato da colpaColpaCriterio soggettivo di imputazione della responsabilità consistente nella violazione di un dovere di diligenza, prudenza o perizia, ovvero nell'inosservanza di leggi, regolamenti o discipline. Si distingue dal dolo per la mancanza della volontà dell'evento dannoso (artt. 1218, 1176, 2043 c.c.; 43 c.p.).Leggi il lemma completo → (nel qual caso risponde per il reato colposo, se previsto dalla legge).
Nel diritto civile, l’errore di fattoErroreFalsa rappresentazione della realtà che vizia il consenso (artt. 1427-1433 c.c.) rendendo il contratto annullabile se essenziale e riconoscibile. Rilevante anche nel testamento (artt. 624-625 c.c.) e nell'indebito (art. 2033 c.c.).Leggi il lemma completo → può essere causa di annullamento del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1429 c.c.) quando è essenziale e riconoscibile dall’altro contraente, mentre l’errore di dirittoEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo → rileva solo se ha costituito la ragione unica o principale del contratto.
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