Nullum crimen sine iniuria (nessun reato senza offesa) è il brocardo che esprime il principio di offensività: un fatto può essere punito come reato solo se arreca un’effettiva offesa (dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → o pericolo) al bene giuridicoBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → tutelato dalla norma incriminatrice.
Il principio ha fondamento costituzionale nell’art. 25, comma 2, Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale, che ha affermato la necessità di un’interpretazioneInterpretazioneAttività ermeneutica volta a determinare il significato di un atto normativo o negoziale. Regolata dall'art. 12 preleggi e, per il contratto, dagli artt. 1362-1371 c.c.Leggi il lemma completo → delle fattispecieFacti speciesLa fattispecie: situazione di fatto prevista dalla norma come presupposto degli effetti giuridici. Si distingue in astratta e concreta.Leggi il lemma completo → penali conforme al canone di offensività (sent. 360/1995, 265/2005).
Il principio opera su due livelli: in astratto, come limite al legislatore nella configurazione delle fattispecie penali (che devono tutelare beni giuridici meritevoli di protezione penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo →); in concreto, come criterio interpretativo per il giudice, che deve verificare che il fatto concreto abbia effettivamente leso o posto in pericolo il bene protetto.
La giurisprudenza applica il principio per escludereAd excludendumLocuzione latina ("per escludere") che designa l'intervento principale del terzo nel processo civile, volto a far valere un diritto incompatibile con le pretese delle parti originarie (art. 105, comma 1, c.p.c.).Leggi il lemma completo → la punibilità nei casi di offesa talmente esigua da risultare inesistente (cd. reato bagatellare). L’art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) ne costituisce una parziale codificazione.
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