Nulla poena sine lege (nessuna pena senza legge) è il principio fondamentale del diritto penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo → che sancisce la necessità di una previsione legislativa anteriore al fatto come condizioneCondizioneElemento accidentale del contratto consistente in un avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) o la risoluzione (condizione risolutiva) degli effetti negoziali (artt. 1353-1361 c.c.).Leggi il lemma completo → inderogabile per l’applicazione di una sanzione penaleSanzioneDefinizione La sanzione è la conseguenza giuridica negativa che l'ordinamento ricollega alla violazione di una norma, mirando a prevenire, punire o riparare il comportamento antigiuridico. È elemento strutturale dell'efficacia del precetto...Leggi il lemma completo →.
Il principio ha rango costituzionale: l’art. 25, comma 2, Cost. stabilisce che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigoreVacatio legisPeriodo di 15 giorni tra la pubblicazione di una legge sulla Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore, durante il quale la norma è perfetta ma non ancora obbligatoria, destinato a consentirne la conoscenza ai destinatari.Leggi il lemma completo → prima del fattoEx anteLocuzione latina ("da prima") che indica la valutazione di un fatto o di una situazione dal punto di vista anteriore al suo verificarsi, in contrapposizione a "ex post".Leggi il lemma completo → commesso. Sul piano codicistico, l’art. 1 c.p. (nullum crimen, nulla poena sine lege) dispone che nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.
Il principio di legalità penale si articola in quattro corollari: riserva di legge (solo la legge può prevedere reati e pene); tassatività (la fattispecieFacti speciesLa fattispecie: situazione di fatto prevista dalla norma come presupposto degli effetti giuridici. Si distingue in astratta e concreta.Leggi il lemma completo → deve essere determinata e precisa); irretroattività (la norma penale sfavorevole non può applicarsi a fatti anteriori); divieto di analogiaAnalogiaProcedimento ermeneutico per colmare le lacune dell'ordinamento applicando la disciplina di un caso simile (analogia legis) o ricavandola dai principi generali (analogia iuris) — art. 12 preleggi.Leggi il lemma completo → in malam partem (le norme penali non possono essere estese per analogia a casi non previsti).
Il principio è altresì sancito dall’art. 7 CEDU e dall’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
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