Nemo tenetur se detegereNemo tenetur edere contra seNessuno è tenuto a produrre prove contro se stesso. Principio del diritto di difesa e del privilegio contro l'autoincriminazione.Leggi il lemma completo → (nessuno è tenuto a rivelare sé stesso) è il principio fondamentale del diritto processuale penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo → che riconosce all’indagato e all’imputato il diritto al silenzio: il diritto di non rispondere alle domande e di non contribuire alla propria incriminazione.

Il principio ha rango costituzionale, in quanto riconducibile all’art. 24, comma 2, Cost. (diritto di difesa) e all’art. 27, comma 2, Cost. (presunzionePresunzioniConseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto. Si distinguono in legali (assolute o relative) e semplici, queste ultime ammesse dal giudice solo se gravi, precise e concordanti.Leggi il lemma completo → di innocenza). Sul piano processuale, è codificato nell’art. 64 c.p.p., che impone all’autorità procedente di avvertire la persona sottoposta alle indagini che ha facoltà di non rispondere e che il suo silenzio non può essere utilizzato in suo dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo →.

Il diritto al silenzio è garantito anche dall’art. 6, par. 1, CEDU (diritto al giusto processo), come interpretato dalla Corte EDU (Funke c. Francia, 1993; Saunders c. Regno Unito, 1996), e dall’art. 48, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Il principio implica altresì il divieto di trarre conseguenze sfavorevoli dall’esercizio del diritto al silenzio e il divieto di costringere l’indagato a fornire proveProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → contro sé stesso.

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