Ne bis in idemNe bis in idemDivieto di giudicare due volte la stessa persona per lo stesso fatto. Principio fondamentale del giusto processo (art. 649 c.p.p.).Leggi il lemma completo → è il principio giuridico che vieta di sottoporre una persona a un nuovo giudizio per il medesimo fatto per il quale è già stata giudicata con sentenza irrevocabile.
Nel diritto processuale penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo → italiano, il principio è codificato nell’art. 649 c.p.p.: l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovoEx novoLocuzione latina ("di nuovo") che indica la trattazione, la valutazione o la costituzione di un atto o di un rapporto come se fosse la prima volta, senza vincoli da precedenti determinazioni.Leggi il lemma completo → sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.
Il principio opera anche a livello sovranazionale: l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU e l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE sanciscono il divieto di bis in idem. La Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, sent. C-524/15, Menci) ha precisato che il principio può essere limitato quando il cumulo di procedimenti (penale e amministrativo-punitivo) risponda a un interesse generale e sia proporzionato.
La questione del doppio binario sanzionatorio (penale e tributario/amministrativo) è tra i temi più dibattuti, con la Corte EDU (A e B c. Norvegia, 2016) che ammette il cumulo se i procedimenti sono sufficientemente connessi nella sostanza e nel tempo.
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