Ne bis in idem

Apr 17, 2026

Ne bis in idemNe bis in idemDivieto di giudicare due volte la stessa persona per lo stesso fatto. Principio fondamentale del giusto processo (art. 649 c.p.p.).Leggi il lemma completo → è il principio giuridico che vieta di sottoporre una persona a un nuovo giudizio per il medesimo fatto per il quale è già stata giudicata con sentenza irrevocabile.

Nel diritto processuale penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo → italiano, il principio è codificato nell’art. 649 c.p.p.: l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovoEx novoLocuzione latina ("di nuovo") che indica la trattazione, la valutazione o la costituzione di un atto o di un rapporto come se fosse la prima volta, senza vincoli da precedenti determinazioni.Leggi il lemma completo → sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.

Il principio opera anche a livello sovranazionale: l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU e l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE sanciscono il divieto di bis in idem. La Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, sent. C-524/15, Menci) ha precisato che il principio può essere limitato quando il cumulo di procedimenti (penale e amministrativo-punitivo) risponda a un interesse generale e sia proporzionato.

La questione del doppio binario sanzionatorio (penale e tributario/amministrativo) è tra i temi più dibattuti, con la Corte EDU (A e B c. Norvegia, 2016) che ammette il cumulo se i procedimenti sono sufficientemente connessi nella sostanza e nel tempo.

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