Definizione
Espressione latina che designa il diritto di modificare unilateralmente le condizioni di un rapporto contrattuale in corso di esecuzione. Lo ius variandi è una facoltà eccezionale attribuita dalla legge o dal contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → a una delle partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → — tipicamente quella in posizione economicamente più forte — di variare alcuni elementi del regolamento negoziale senza il consenso della controparte.
Disciplina normativa
Lo ius variandi è disciplinato in modo specifico in diversi settori. In materia bancaria, l’art. 118 D.Lgs. 385/1993 (TUB) consente alla bancaBancaImpresa che esercita in via professionale, congiuntamente, l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito (art. 10 TUB - d.lgs. 385/1993). L'attività bancaria è riservata ai soggetti autorizzati dalla Banca d'Italia e iscritti in apposito albo.Leggi il lemma completo → di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni del contratto, purché sussista un giustificato motivo, la modifica sia comunicata al cliente con preavviso minimo di due mesi e il cliente abbia diritto di recedere senza spese. Nell’ambito dei contratti di somministrazioneSomministrazioneContratto di prestazioni periodiche o continuative di cose verso corrispettivo, tipico delle forniture di energia e materie prime (artt. 1559-1570 c.c.).Leggi il lemma completo →, l’art. 1560 c.c. prevede che, se la quantità non è determinata, si intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno. In materia di lavoro, lo ius variandi del datore è disciplinato dall’art. 2103 c.c. con riferimento al mutamento delle mansioni del lavoratore, entro i limiti del livello di inquadramento e della categoria legale.
Caratteri essenziali
- Lo ius variandi costituisce una deroga al principio generale di vincolatività del contratto per le parti (art. 1372 c.c.): è ammesso solo nei casi previsti dalla legge o espressamente pattuiti.
- Il suo esercizio è sottoposto a limiti di buona fede e correttezzaBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo → (art. 1175 e art. 1375 c.c.) e, nei rapporti con i consumatori, al controllo di vessatorietà (art. 33 e art. 34 D.Lgs. 206/2005).
- La controparte è generalmente tutelata dal diritto di recessoRecessoDiritto potestativo di una parte di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale, esercitabile nei casi previsti dalla legge o dal contratto (artt. 1373-1374 c.c.).Leggi il lemma completo → senza oneri in caso di modifica unilaterale peggiorativa.
- Nei contratti bancari lo ius variandi è soggetto a requisiti formali stringenti: giustificato motivo, preavviso, facoltà di recesso del cliente.
Ambito applicativo
Lo ius variandi rileva nelle controversie bancarie e finanziarie (modifica unilaterale delle condizioni economiche dei contratti di conto correnteConto correnteContratto con cui le parti si obbligano ad annotare i crediti reciproci fino alla chiusura del conto, quando diviene esigibile il saldo. Regolato dagli artt. 1823-1833 c.c. e, in ambito bancario, dagli artt. 1852-1857 c.c.Leggi il lemma completo →, mutuoMutuoContratto con il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Disciplinato dagli artt. 1813-1822 del codice civile.Leggi il lemma completo →, finanziamento), nei rapporti di lavoro subordinato (mutamento di mansioni, trasferimento), nei contratti di fornitura di servizi (telecomunicazioni, energia, assicurazioni) e nei contratti con i consumatori. La giurisprudenzaGiurisprudenzaComplesso delle decisioni dei giudici su una determinata materia, nonché l'attività interpretativa del diritto svolta dagli organi giurisdizionali.Leggi il lemma completo → ne censura l’esercizio arbitrario o privo di giustificato motivo come espressione di abuso del dirittoAbusoEsercizio formalmente legittimo ma sviato di un diritto o potere: abuso del diritto, abuso del processo, abuso di posizione dominante, abuso di dipendenza economica e abuso edilizio.Leggi il lemma completo →.
Giurisprudenza modenese
- [Appello Bologna] Illegittimo esercizio dello ius variandi – Mancanza di prova della comunicazione al cliente – Nullità delle variazioni unilaterali
- Conto corrente – Ius variandi – Inefficacia delle modifiche sfavorevoli non comunicate tempestivamente
- Clausole di recesso e di modifica unilaterale – Validità subordinata alla specifica approvazione – Irrilevanza ai fini del credito azionato
- Contratto di agenzia – Modifica unilaterale – Posizione di debolezza contrattuale – Onere della prova – Vizio del consenso.
- Contratti bancari, infondata la qlc della norma che consente la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
- Il recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia
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