La responsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → da prodotto difettoso è la responsabilità extracontrattualeResponsabilità extracontrattualeResponsabilità che sorge in capo a chi, con fatto doloso o colposo, cagiona ad altri un danno ingiusto, obbligandolo al risarcimento. Non presuppone un rapporto obbligatorio preesistente. Disciplinata dagli artt. 2043-2059 del codice civile.Leggi il lemma completo → di natura oggettiva disciplinata dagli artt. 114-127 del codice del consumoConsumatorePersona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale. Controparte debole del professionista, tutelata dal D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo).Leggi il lemma completo → (d.lgs. 206/2005), che attua la direttiva 85/374/CEE. Il produttore è responsabile del dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → cagionato da difetti del proprio prodotto, indipendentemente dalla colpaCulpaEspressione latina che designa la colpa nelle sue diverse forme, distinte per gravita (lata, levis, levissima) o per tipologia (in contrahendo, in eligendo, in vigilando, in educando, in faciendo, in omittendo).Leggi il lemma completo →.
Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze (presentazione, usoConsuetudoTermine latino che designa la consuetudine quale fonte del diritto, fondata sulla ripetizione costante di un comportamento (diuturnitas) unita al convincimento della sua giuridica obbligatorieta (opinio iuris).Leggi il lemma completo → ragionevolmente prevedibile, epoca di messa in circolazione). Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e il nesso causale.
Il produttore può liberarsi provando, tra l’altro, che il difetto non esisteva al momento della messa in circolazione o che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche non permetteva di considerare il prodotto difettoso (rischio di sviluppo, art. 118, lett. e, cod. cons.).
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