Definizione
L’institore è la persona preposta dal titolare all’esercizio di un’impresa commercialeImpresaAttività economica organizzata, professionalmente esercitata per la produzione o lo scambio di beni o servizi. Il soggetto che la esercita è l'imprenditore (art. 2082 c.c.). Si distingue in piccola impresa (art. 2083 c.c.), agricola (art. 2135 c.c.) e commerciale (art. 2195 c.c.). L'azienda (art. 2555 c.c.) ne è lo strumento oggettivo.Leggi il lemma completo → o di una sede secondaria o di un ramo particolare di essa (art. 2203 c.c.). Si trattaCambialeTitolo di credito all'ordine, formale, autonomo e astratto, con il quale una persona ordina (cambiale tratta) o promette (vaglia cambiario) il pagamento di una determinata somma di denaro a favore di un'altra persona o all'ordine di questa (R.D. 1669/1933). Costituisce titolo esecutivo se in regola con il bollo (art. 63 l. camb.).Leggi il lemma completo → di un ausiliario dell’imprenditore dotato di una posizione gerarchica sovraordinata rispetto a tutti gli altri dipendenti, caratterizzata da un ampio potere rappresentativo funzionale all’esercizio dell’impresa.
Preposizione e poteri
La preposizione institoria può avvenire in formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → espressa o tacita e si manifesta attraverso l’attribuzione stabile e continuativa dei poteri di gestione. L’art. 2204 c.c. dispone che l’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procuraMandatoContratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante) (art. 1703 c.c.). Può essere con o senza rappresentanza. Si estingue per revoca, rinunzia, morte o compimento dell'affare.Leggi il lemma completo →. Gli sono tuttavia preclusi gli atti di alienazione o di concessione di ipotecheIpotecaDiritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare i beni vincolati e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato. Può essere legale, giudiziale o volontaria. Disciplinata dagli artt. 2808-2899 del codice civile.Leggi il lemma completo → sui beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → immobili del preponenteAgenziaContratto con cui una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra (preponente), la conclusione di contratti in una zona determinata, dietro retribuzione (artt. 1742-1753 c.c.).Leggi il lemma completo →, se non vi è stato espressamente autorizzato.
Rappresentanza processuale
L’institore può stare in giudizio, in nome del preponente, per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è preposto (art. 2204, secondo comma, c.c.). Tale rappresentanzaRappresentanzaIstituto in forza del quale un soggetto (rappresentante) compie atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato), con effetti diretti nella sfera giuridica di quest'ultimo. Può essere legale o volontaria (artt. 1387-1399 c.c.).Leggi il lemma completo → processuale è automatica e prescinde da specifica attribuzione, costituendo una particolare ipotesi di legittimazione processualeLegittimazione processualeCondizione dell'azione consistente nella titolarità del diritto ad agire o contraddire (legittimatio ad causam). Attiva per l'attore, passiva per il convenuto. Rilevabile d'ufficio.Leggi il lemma completo → derivata dalla qualifica gestoria.
Obblighi di pubblicità e spendita del nome
L’art. 2206 c.c. impone al preponente di depositare presso l’ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo → del registro delle imprese la procura institoria e le eventuali modifiche. L’art. 2208 c.c. disciplina il regime della responsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo →: l’institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall’institore che siano pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto.
Differenze con altri ausiliari
L’institore si distingue dai procuratori (art. 2209 c.c.), che compiono atti pertinenti all’esercizio dell’impresa senza tuttavia esservi preposti, e dai commessi (art. 2210 c.c.), che compiono gli atti ordinariamente necessari all’espletamento delle mansioni affidate. La differenza attiene al grado di autonomia gestoria e all’ampiezza dei poteri rappresentativi: l’institore è un alter ego dell’imprenditore nel settore affidatogli, con la massima ampiezza di potere rappresentativo connaturata alla preposizione.
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