Falsa demonstratio non nocetDemonstratioDescrizione identificativa di persona o bene nell'atto giuridico. La falsa demonstratio non nocet se l'oggetto è comunque identificabile (art. 625 c.c.).Leggi il lemma completo → (lett. “la falsa indicazione non nuoce”) è il principio secondo cui l’erroreErroreFalsa rappresentazione della realtà che vizia il consenso (artt. 1427-1433 c.c.) rendendo il contratto annullabile se essenziale e riconoscibile. Rilevante anche nel testamento (artt. 624-625 c.c.) e nell'indebito (art. 2033 c.c.).Leggi il lemma completo → nella descrizione di una persona, di un bene o di un rapporto giuridico non invalida l’atto se il soggetto o l’oggetto siano comunque identificabili in base ad altri elementi.

Il principio trova applicazione nel testamento (art. 625 c.c.): la disposizione testamentariaTestamentoAtto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Può essere olografo, pubblico o segreto. Disciplinato dagli artt. 587-623 del codice civile.Leggi il lemma completo → non è nulla per erronea indicazione del beneficiarioAmministrazione di sostegnoMisura di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, flessibile e proporzionata, introdotta dalla l. 6/2004 (artt. 404-413 c.c.).Leggi il lemma completo → o dell’oggetto, se dal contesto o da altri elementi risulti inequivocabilmente l’identità della persona o della cosa designata. Nella compravenditaCompravenditaContratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È il modello dei contratti di scambio, disciplinato dagli artt. 1470-1547 del codice civile.Leggi il lemma completo →, l’erroreVizi del consensoAnomalie nel processo di formazione della volontà negoziale che rendono il contratto annullabile: errore (artt. 1427-1433 c.c.), violenza (artt. 1434-1438 c.c.), dolo (artt. 1439-1440 c.c.).Leggi il lemma completo → nella descrizione catastale dell’immobile non invalida il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → se il bene è altrimenti identificabile. Nella citazioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → in giudizio, l’erronea indicazione del convenutoConvenutoIl convenuto è la parte contro cui è proposta la domanda giudiziale: costituzione con comparsa di risposta, difese, eccezioni, domanda riconvenzionale, chiamata del terzo e regime della contumacia.Leggi il lemma completo → non determina nullità se la persona citata sia comunque identificabile. Il principio privilegia la volontà reale sulla dichiarazione formale.

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