Demonstratio (lett. “indicazione”, “descrizione”) nel diritto romano era la parte della formula processuale che descriveva i fatti posti a fondamento della pretesa. Nel diritto moderno, indica la descrizione identificativa di una persona, di un bene o di un rapporto giuridico nell’atto negoziale o nel testamento.
Il principio falsa demonstratio non nocet (“la falsa indicazione non nuoce”) stabilisce che l’errore nella descrizione di un bene o di una persona non invalida l’atto se la cosa o il soggetto siano comunque identificabili in base ad altri elementi. Nel testamento (art. 625 c.c.), la falsa demonstratio non comporta nullità della disposizione quando il destinatario o l’oggetto risultino altrimenti determinabili. Lo stesso principio opera nella compravendita immobiliare e nella donazione.