Danno figurativo

Apr 19, 2026

Il danno figurativo è un criterio di quantificazione del danno patrimonialeDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → utilizzato dalla giurisprudenzaGiurisprudenzaComplesso delle decisioni dei giudici su una determinata materia, nonché l'attività interpretativa del diritto svolta dagli organi giurisdizionali.Leggi il lemma completo → quando il pregiudizio economico, pur certo nella sua esistenza, non è agevolmente dimostrabile nel suo ammontare effettivo. Il giudice ricorre a un parametro convenzionale di riferimento per liquidare il risarcimento in via equitativa (art. 1226 c.c.).

L’applicazione più frequente riguarda il danno da occupazioneOccupazione (modo di acquisto della proprietà)Modo di acquisto a titolo originario della proprietà delle cose mobili non appartenenti ad alcuno (res nullius) o abbandonate (res derelictae), mediante la presa di possesso con animus domini (art. 923 c.c.).Leggi il lemma completo → sine tituloSine tituloLocuzione latina che designa la situazione di chi occupa o detiene un bene senza alcun titolo giuridico che ne legittimi il godimento.Leggi il lemma completo → di un immobile: in assenzaAssenzaCondizione giuridica della persona che abbia cessato di comparire nel suo ultimo domicilio o residenza, e di cui non si abbiano più notizie da almeno due anni (artt. 49-57 c.c.).Leggi il lemma completo → di provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → di un danno concreto (mancato guadagnoLucro cessanteMancato guadagno che il danneggiato avrebbe conseguito in assenza dell'illecito o dell'inadempimento (art. 1223 c.c.): onere di prova e liquidazione equitativa.Leggi il lemma completo → da locazioneLocazioneContratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altra (conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. Disciplinata dagli artt. 1571-1614 del codice civile.Leggi il lemma completo →), la giurisprudenza riconosce un danno figurativo commisurato al canone locativo di mercato che il proprietario avrebbe potuto percepire (Cass. S.U. 33645/2022).

Il danno figurativo si distingue dal danno emergente e dal lucro cessante in senso stretto, in quanto non richiede la prova di una perdita effettivamente subita o di un guadagno concretamente mancato, ma si fonda su una presunzionePresunzioniConseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto. Si distinguono in legali (assolute o relative) e semplici, queste ultime ammesse dal giudice solo se gravi, precise e concordanti.Leggi il lemma completo → di pregiudizio derivante dalla privazione del godimento del beneBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo →.

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