Sine titulo

Apr 19, 2026

Sine titulo (senza titolo) è una locuzione latina impiegata per designare la condizioneCondizioneElemento accidentale del contratto consistente in un avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) o la risoluzione (condizione risolutiva) degli effetti negoziali (artt. 1353-1361 c.c.).Leggi il lemma completo → di chi occupa, detiene o gode di un beneBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → o esercita un diritto senza alcun titolo giuridico — contrattuale, legale o giudiziale — che ne legittimi la posizione.

L’occupazioneOccupazione (modo di acquisto della proprietà)Modo di acquisto a titolo originario della proprietà delle cose mobili non appartenenti ad alcuno (res nullius) o abbandonate (res derelictae), mediante la presa di possesso con animus domini (art. 923 c.c.).Leggi il lemma completo → sine titulo ricorre tipicamente quando: il contratto di locazioneLocazioneContratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altra (conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. Disciplinata dagli artt. 1571-1614 del codice civile.Leggi il lemma completo → è scaduto e il conduttore non rilascia l’immobile; l’occupante non ha mai avuto alcun rapporto contrattuale con il proprietario; il titolo originario è venuto meno per risoluzione, annullamento o altra causa di inefficaciaInefficaciaInidoneità di un atto giuridico valido a produrre effetti. Si distingue dall'invalidità e può essere strutturale, funzionale, assoluta o relativa.Leggi il lemma completo →.

L’occupante sine titulo è tenuto al rilascio dell’immobile e al risarcimento del dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → da occupazioneRes nulliusCosa di nessuno: bene privo di proprietario, suscettibile di acquisto per occupazione (art. 923 c.c.).Leggi il lemma completo → illegittima, liquidato secondo il parametro del canone locativo di mercato (Cass. S.U. 33645/2022). Il proprietario può agire con l’azione di rivendicaActio petitoriaCategoria delle azioni a tutela della proprietà e dei diritti reali, comprendente la rivendica (art. 948 c.c.), la negatoria (art. 949 c.c.) e il regolamento di confini (art. 950 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 948 c.c.) o, se aveva il possessoPossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo →, con l’azione di reintegrazioneSpoglioAtto con cui taluno, clandestinamente o contro la volontà del possessore, priva quest'ultimo del possesso di un bene, che legittima l'azione di reintegrazione (art. 1168 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1168 c.c.).

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