Ambula cum domino

Apr 20, 2026

Ambula cum domino (cammina con il proprietario) è un brocardo che esprime il principio di ambulatorietà dei diritti reali di garanzia e dei diritti accessori: ipotecaIpotecaDiritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare i beni vincolati e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato. Può essere legale, giudiziale o volontaria. Disciplinata dagli artt. 2808-2899 del codice civile.Leggi il lemma completo →, pegnoPegnoDiritto reale di garanzia su beni mobili, universalità di mobili o crediti, che attribuisce al creditore il diritto di farsi pagare con prelazione sul ricavato della vendita della cosa data in pegno (artt. 2784-2807 c.c.).Leggi il lemma completo →, privilegi e garanzie seguono automaticamente il credito garantito nei suoi trasferimenti.

Il principio è codificato nell’art. 1263 c.c., secondo cui il cessionarioCessione del creditoContratto con cui il creditore trasferisce a un terzo il proprio diritto verso il debitore, senza necessità del consenso di quest'ultimo (art. 1260 c.c.). Il credito passa al cessionario con privilegi, garanzie e accessori. Può essere pro soluto o pro solvendo.Leggi il lemma completo → del credito acquista anche le garanzie personaliFideiussioneLa fideiussione è il contratto con il quale un soggetto (fideiussore) si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. Si tratta di una garanzia personale accessoria disciplinata dagli artt. 1936-1957 c.c.Leggi il lemma completo → e reali, i privilegi e gli accessori del credito ceduto. Analogamente, l’art. 2808 c.c. prevede che l’ipoteca sia un diritto reale di garanzia che segue il beneBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → anche nei passaggi di proprietà.

Il brocardo trova ulteriore applicazione nella disciplina delle pertinenzePertinenzeCose mobili o immobili destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un'altra cosa (art. 817 c.c.); seguono gli atti e i rapporti giuridici della cosa principale salvo diversa disposizione (art. 818 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 818 c.c.), delle servitùServitùPeso imposto sopra un fondo (servente) per l'utilità di un altro fondo (dominante) appartenente a diverso proprietario (art. 1027 c.c.). Può essere coattiva o volontaria, si acquista per contratto, testamento, usucapione o destinazione del padre di famiglia.Leggi il lemma completo → prediali (art. 1027 c.c., che seguono il fondo) e, più in generale, nel principio accessorium sequitur principaleAccessio cedit principaliBrocardo latino che significa «l’accessorio segue il principale», esprimente il principio per cui il bene accessorio segue la sorte giuridica del bene principale, codificato nella disciplina delle pertinenze e dell’accessione.Leggi il lemma completo →.

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