De minimis non curat praetor (lett. “il pretore non si occupa delle cose minime”) è il brocardo secondo cui l’ordinamento giuridico e i suoi organi non devono occuparsi di questioni di scarsa rilevanza o di entità trascurabile.

Il principio trova applicazione in molteplici ambiti: nel diritto penale, con la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); nel diritto civile, con il principio di buona fede che impedisce l’esercizio del diritto per questioni irrilevanti (art. 1175 c.c.); nel diritto amministrativo, con il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; nel diritto europeo della concorrenza, con la regola de minimis che esclude dall’applicazione degli artt. 101-102 TFUE le intese di importanza minore. Il principio esprime l’esigenza di razionalità ed efficienza dell’ordinamento.