La transazione delle parti processuali, formalizzata con la rinuncia agli atti (art. 306 cpc), può intervenire anche successivamente alla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali, con conseguente estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Tribunale di Modena (Pagliani), sentenza n. 1032 del 8 settembre 2022
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