L’eventuale accettazione del contraddittorio non vale a sanare l’inammissibilità della domanda tardivamente proposta, poiché nel regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli art. 183 cpc e art. 184 cpc, la relativa questione risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti e ricondotta pienamente al rilievo officioso del giudice, in virtù del perseguimento di […]
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.