La stipulazione del contratto per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam non può essere provata per testimoni (salvo che il contraente non abbia perduto senza colpa il documento ex art. 2724 n. 2 cc), né per presunzioni (art. 2729 cc) né tramite giuramento (art. 2739 cc), mentre -mancando un esplicito divieto in tal […]
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