L’obbligazione del pagamento del prezzo della compravendita costituisce debito di valuta, con la conseguenza che soltanto per effetto del ritardo colpevole e della data della costituzione in mora decorrono gli interessi (art. 1224 cc co. 2) rendendo possibile al giudice di tenere conto della svalutazione monetaria se dimostri di avere subito dal ritardo un danno […]
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