Perfezionatasi la cessione del credito, il debitore ceduto può opporre al cessionario l’invalidità o l’inefficacia del titolo nonché l’adempimento dell’obbligazione, mentre le ulteriori eccezioni estintive del credito sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notifica della cessione comunicata al debitore ceduto. Tribunale di Modena (Grandi), sentenza n. 1288 del 21 settembre 2021
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