La limitazione della responsabilità professionale ai soli casi di dolo o colpa grave ex art. 2236 cc attiene esclusivamente alla perizia per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione dell’imprudenza e della negligenza, gravando sul danneggiato provare quali siano state le modalità di esecuzione ritenute idonee ed incombendo al p [...]
(01) Capo I - Disposizioni generali (artt. 2222-2228 cc)
(02) Capo II - Dell'adempimento delle obbligazioni (artt. 1176-1217 cc)
(02) Capo II - Delle professioni intellettuali (artt. 2229-2238 cc)
(03) Capo III - Dell'inadempimento delle obbligazioni (artt. 1218-1229 cc)