La violazione di leggeError in iudicandoErrore del giudice nel merito della decisione: errata interpretazione o applicazione della norma sostanziale (art. 360, n. 3, c.p.c.).Leggi il lemma completo → è il vizio di legittimità dell’atto amministrativoAtto amministrativoManifestazione di volontà, conoscenza o giudizio proveniente da una pubblica amministrazione nell'esercizio di una potestà amministrativa e diretta a produrre effetti giuridici.Leggi il lemma completo → che ricorre quando il provvedimento contrasta con una disposizione normativa (di legge, regolamento o norma comunitaria) che ne disciplina i presupposti, il procedimento, la formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → o il contenuto.
È il vizio a carattere residuale: comprende ogni difformità dalla norma che non sia qualificabile come incompetenza o eccesso di potereEccesso di potereVizio dell'atto amministrativo consistente nello sviamento della funzione pubblica dal fine previsto dalla legge. Figura sintomatica di illegittimità.Leggi il lemma completo →. Rientrano nella violazione di legge, tra l’altro: il difetto dei presupposti di fattoDe factoSituazione esistente nella realtà materiale, indipendentemente dal riconoscimento giuridico. Si contrappone a de iure ("di diritto").Leggi il lemma completo → o di dirittoEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo →, l’inosservanza delle norme procedimentali, il vizio di forma, la violazione dell’obbligo di motivazione (art. 3 l. 241/1990).
La violazione di legge determina l’annullabilitàAnnullabilitàForma di invalidità del contratto per vizi del consenso (errore, violenza, dolo) o incapacità, azionabile solo dalla parte interessata ed entro termini di prescrizione (artt. 1425-1446 c.c.).Leggi il lemma completo → dell’atto (art. 21-octies l. 241/1990), impugnabile davanti al giudice amministrativo. Tuttavia, il vizio non comporta annullamento se il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso (art. 21-octies, co. 2).
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