L’incompetenza è uno dei tre vizi di legittimità dell’atto amministrativoAtto amministrativoManifestazione di volontà, conoscenza o giudizio proveniente da una pubblica amministrazione nell'esercizio di una potestà amministrativa e diretta a produrre effetti giuridici.Leggi il lemma completo →, insieme alla violazione di leggeError in iudicandoErrore del giudice nel merito della decisione: errata interpretazione o applicazione della norma sostanziale (art. 360, n. 3, c.p.c.).Leggi il lemma completo → e all’eccesso di potereEccesso di potereVizio dell'atto amministrativo consistente nello sviamento della funzione pubblica dal fine previsto dalla legge. Figura sintomatica di illegittimità.Leggi il lemma completo →, previsti dall’art. 21-octies l. 241/1990 e dall’art. 29 del codice del processo amministrativo.
Ricorre quando il provvedimento è adottatoAdozioneIstituto giuridico che costituisce un rapporto di filiazione tra soggetti non legati da vincolo biologico (l. 184/1983 per i minori; artt. 291-314 c.c. per i maggiorenni).Leggi il lemma completo → da un organo diverso da quello cui la legge attribuisce la relativa competenza. Si distingue in: incompetenza relativa, quando l’atto è emanato da un organo dello stesso ente ma diverso da quello competente (vizio di annullabilitàAnnullabilitàForma di invalidità del contratto per vizi del consenso (errore, violenza, dolo) o incapacità, azionabile solo dalla parte interessata ed entro termini di prescrizione (artt. 1425-1446 c.c.).Leggi il lemma completo →); incompetenza assoluta (o difetto di attribuzione), quando l’atto proviene da un organo di un ente del tutto estraneo alla materia (causa di nullitàNullitàForma più grave di invalidità del contratto, che opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e imprescrittibile. Prevista per violazione di norme imperative, illiceità o difetto di elementi essenziali (artt. 1418-1424 c.c.).Leggi il lemma completo →, art. 21-septies l. 241/1990).
L’incompetenza relativa può essere rilevata su ricorso dell’interessato al giudice amministrativo entro il termine di decadenzaDecadenzaPerdita di un diritto o di una facoltà per il mancato compimento di un determinato atto entro un termine perentorio fissato dalla legge o dalla volontà delle parti, non soggetto a sospensione né a interruzione (artt. 2964-2969 c.c.).Leggi il lemma completo → di sessanta giorni.
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