Atto amministrativo è ogni manifestazione di volontàNegozio giuridicoDefinizione Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici riconosciuti e tutelati dall'ordinamento. È categoria di matrice dogmatica, non espressamente codificata, elaborata dalla dottrina tedesca...Leggi il lemma completo →, di conoscenza o di giudizio proveniente da una pubblica amministrazione nell’esercizio di una funzione amministrativa e idonea a produrre effetti giuridici nei confronti dei destinatari. Il provvedimento amministrativo è la sottocategoria più rilevante: atto autoritativo unilaterale con efficacia esterna.
I requisiti dell’atto amministrativo sono: la competenza dell’organo emanante; la conformità alla legge (legalità); la motivazione (art. 3 L. 241/1990); la formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → prescritta; il rispetto del procedimento. I vizi dell’atto amministrativo si distinguono in: incompetenza, violazione di leggeError in iudicandoErrore del giudice nel merito della decisione: errata interpretazione o applicazione della norma sostanziale (art. 360, n. 3, c.p.c.).Leggi il lemma completo → ed eccesso di potereEccesso di potereVizio dell'atto amministrativo consistente nello sviamento della funzione pubblica dal fine previsto dalla legge. Figura sintomatica di illegittimità.Leggi il lemma completo → (art. 21-octies L. 241/1990), che determinano l’annullabilitàAnnullabilitàForma di invalidità del contratto per vizi del consenso (errore, violenza, dolo) o incapacità, azionabile solo dalla parte interessata ed entro termini di prescrizione (artt. 1425-1446 c.c.).Leggi il lemma completo →; e difetto assoluto di attribuzione, che determina la nullitàNullitàForma più grave di invalidità del contratto, che opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e imprescrittibile. Prevista per violazione di norme imperative, illiceità o difetto di elementi essenziali (artt. 1418-1424 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 21-septies).
L’atto amministrativo è immediatamente efficace (art. 21-bis L. 241/1990) e gode della presunzionePresunzioniConseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto. Si distinguono in legali (assolute o relative) e semplici, queste ultime ammesse dal giudice solo se gravi, precise e concordanti.Leggi il lemma completo → di legittimità: produce effetti fino a quando non sia annullato dal giudice amministrativo o in autotutelaAutotutelaPotere dell'amministrazione di riesaminare e correggere i propri atti, annullandoli o revocandoli d'ufficio, senza ricorrere al giudice.Leggi il lemma completo → dall’amministrazione stessa. L’esecutorietà consente all’amministrazione di portare ad esecuzione i propri provvedimenti coattivamente, senza necessità di ricorrere al giudice (art. 21-ter L. 241/1990).
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