Solve et repete

Apr 17, 2026

Solve et repeteClausola solve et repetePatto (art. 1462 c.c.) con cui una parte si obbliga a non opporre eccezioni per evitare o ritardare la propria prestazione, riservandosi di agire successivamente per la ripetizione di quanto pagato. Non opera in caso di nullità, annullabilità e rescindibilità del contratto.Leggi il lemma completo → (lett. “pagaRetribuzioneCorrispettivo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore subordinato a fronte della prestazione lavorativa (art. 36 Cost.; artt. 2094 e 2099 c.c.).Leggi il lemma completo → e ripeti”) è il principio o la clausola contrattuale in forza della quale il debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → è tenuto ad adempiere immediatamente la prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo →, riservandosi di contestare successivamente la legittimità o l’entità del debito e di chiederne la restituzione.

L’art. 1462 c.c. disciplina la clausola solve et repete nei contratti a prestazioni corrispettive: la clausola che limita la facoltà di opporre eccezioni è valida, ma non opera per le eccezioni di nullità, annullabilità e rescissioneRescissioneRimedio previsto a tutela della parte che ha concluso un contratto a condizioni inique per stato di pericolo (art. 1447 c.c.) o per stato di bisogno di cui la controparte ha approfittato, con lesione ultra dimidium (art. 1448 c.c.).Leggi il lemma completo → del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo →. Il principio opera anche nel diritto tributario (il contribuenteContribuenteSoggetto passivo dell'obbligazione tributaria, tenuto al pagamento del tributo (art. 53 Cost.). Tutelato dallo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000).Leggi il lemma completo → deve pagare l’imposta accertata salvo chiederne il rimborso) e nei rapporti con la pubblica amministrazione. La clausola è espressione del favorFavorLocuzione latina ("favore") che indica il criterio di preferenza o di tutela accordato dall'ordinamento a una determinata posizione giuridica (debitore, creditore, imputato), specie quale regola residuale di interpretazione nei casi di dubbio.Leggi il lemma completo → per la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici.

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