La rimessione in terminiTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → è l’istituto processuale che consente alla parte di essere restituita nella facoltà di compiere un atto processuale del quale sia decaduta per causa ad essa non imputabile (art. 153, comma 2, c.p.c.).

La parte che dimostri di essere incorsa nella decadenzaDecadenzaPerdita di un diritto o di una facoltà per il mancato compimento di un determinato atto entro un termine perentorio fissato dalla legge o dalla volontà delle parti, non soggetto a sospensione né a interruzione (artt. 2964-2969 c.c.).Leggi il lemma completo → per fatto non dipendente dalla propria volontà — quali l’erroreErroreFalsa rappresentazione della realtà che vizia il consenso (artt. 1427-1433 c.c.) rendendo il contratto annullabile se essenziale e riconoscibile. Rilevante anche nel testamento (artt. 624-625 c.c.) e nell'indebito (art. 2033 c.c.).Leggi il lemma completo → scusabile, il caso fortuito, la forza maggioreCaso fortuitoEvento imprevedibile e inevitabile che, esulando dalla sfera di controllo del soggetto, esclude il nesso di causalità tra la sua condotta e l'evento dannoso, liberandolo dalla responsabilità contrattuale o extracontrattuale (artt. 1218, 1256, 2050-2054 c.c.).Leggi il lemma completo →, il fatto del terzo — può chiedere al giudice di essere rimessa nel termine scaduto, compiendo l’atto contestualmente alla richiesta.

La rimessione in termini, originariamenteAb origineLocuzione latina ("dall'origine") che qualifica un vizio, un difetto o una condizione presenti sin dal momento della nascita dell'atto o del rapporto giuridico.Leggi il lemma completo → prevista solo per la contumaciaContumaciaSituazione processuale della parte regolarmente citata che non si costituisce in giudizio. Il processo prosegue in sua assenza (art. 290 c.p.c.).Leggi il lemma completo → (art. 294 c.p.c.), è stata estesa a tutte le decadenze processuali dalla l. 69/2009, che ha introdotto il comma 2 dell’art. 153 c.p.c., elevandola a istituto di carattere generale.

Nel processo penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo →, l’istituto è disciplinato dall’art. 175 c.p.p., che prevede la restituzione nel termine a favore dell’imputato contumace che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del procedimento. La Corte EDU ha più volte sottolineato l’importanza della restituzione nel termine come garanzia del diritto al contraddittorioContraddittorioPrincipio fondamentale del giusto processo (art. 111 Cost.) per cui nessuna decisione può essere resa senza che tutte le parti siano state poste in condizione di essere ascoltate. Regolato dagli artt. 101-102 c.p.c.Leggi il lemma completo →.

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