ResponsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → del produttore è la responsabilità di tipo oggettivo che grava sul fabbricante di un prodotto per i danni cagionati da difetti del prodotto stesso. Introdotta dalla Direttiva CEE 85/374, è disciplinata dagli artt. 114-127 del Codice del consumoConsumatorePersona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale. Controparte debole del professionista, tutelata dal D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo).Leggi il lemma completo → (D.Lgs. 206/2005).

Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui la presentazione, l’usoConsuetudoTermine latino che designa la consuetudine quale fonte del diritto, fondata sulla ripetizione costante di un comportamento (diuturnitas) unita al convincimento della sua giuridica obbligatorieta (opinio iuris).Leggi il lemma completo → ragionevolmente prevedibile e il momento della messa in circolazione (art. 117 Codice del consumo). Il danneggiato deve provare il dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo →, il difetto e il nesso causale, ma non la colpaCulpaEspressione latina che designa la colpa nelle sue diverse forme, distinte per gravita (lata, levis, levissima) o per tipologia (in contrahendo, in eligendo, in vigilando, in educando, in faciendo, in omittendo).Leggi il lemma completo → del produttore.

Il produttore può liberarsi provando, tra l’altro, che il difetto non esisteva al momento della messa in circolazione, o che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento della messa in circolazione non permetteva di scoprire il difetto (rischio di sviluppo, art. 118 Codice del consumo). Sono solidalmente responsabili il produttore, l’importatore nel mercato UE e, in determinate condizioni, il fornitore. Il danno risarcibile comprende il danno alla personaAd personamLocuzione latina ("alla persona") che qualifica un diritto, un beneficio o un incarico strettamente legato alla persona del titolare, non trasferibile ne ereditabile.Leggi il lemma completo → e il danno a cose diverse dal prodotto difettoso, con franchigia di 387 euro.

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