Nesso di causalità (o nesso causale, o nesso eziologico) è il rapporto di derivazione tra la condotta del soggetto agente e l’evento dannoso, la cui sussistenza è requisito indispensabile per l’imputazione della responsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo →, sia civile sia penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo →.
In ambito penale, la causalità è disciplinata dagli artt. 40-41 c.p. e opera secondo il criterio della condicio sine qua nonCondicio sine qua nonCriterio causale fondato sul giudizio controfattuale: un fatto è causa dell'evento se, eliminato mentalmente, l'evento non si sarebbe verificato.Leggi il lemma completo →, integrato dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche di copertura: un antecedente è causa dell’evento se, eliminato mentalmente, l’evento non si sarebbe verificato (o si sarebbe verificato in modo significativamente diverso). Le Sezioni Unite penali (sent. Franzese, 2002) hanno richiesto che il nesso sia accertato con alto grado di credibilità razionale.
In ambito civile, la giurisprudenza adotta il criterio del “più probabile che non” (preponderanza dell’evidenza): il nesso causale è provato quando la condotta risulta, secondo un giudizio controfattuale, più probabilmente che non la causa del dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo →. La causalità civile si articola in causalità materialeNesso di causalitàDefinizione Il nesso di causalità (o nesso eziologico) è il legame materiale e giuridico che deve sussistere tra la condotta dell'agente e l'evento dannoso, affinché quest'ultimo possa essere imputato al primo ai fini della responsabilità c...Leggi il lemma completo → (tra condotta ed evento lesivo) e causalità giuridica (tra evento e conseguenze dannose risarcibili, art. 1223 c.c.). Il concorso di cause (art. 41 c.p., art. 1227 c.c.) riduce o esclude la responsabilità quando il fatto del danneggiato ha concorso a cagionare il danno.
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