Concorso di colpaCulpaEspressione latina che designa la colpa nelle sue diverse forme, distinte per gravita (lata, levis, levissima) o per tipologia (in contrahendo, in eligendo, in vigilando, in educando, in faciendo, in omittendo).Leggi il lemma completo → (o concorso del fatto colposo del danneggiato) è l’istituto previsto dall’art. 1227 c.c. secondo cui, se il fatto colposo del creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → (o danneggiato) ha concorso a cagionare il dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo →, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpaColpaCriterio soggettivo di imputazione della responsabilità consistente nella violazione di un dovere di diligenza, prudenza o perizia, ovvero nell'inosservanza di leggi, regolamenti o discipline. Si distingue dal dolo per la mancanza della volontà dell'evento dannoso (artt. 1218, 1176, 2043 c.c.; 43 c.p.).Leggi il lemma completo → e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
L’art. 1227 c.c. disciplina due ipotesi distinte: il comma 1 riguarda il concorso nella causazione dell’evento dannoso (concorso causale), che riduce proporzionalmente il risarcimento; il comma 2 riguarda i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (dovere di mitigazione), che esclude del tutto il risarcimento per tali danni evitabili.
In ambito extracontrattuale, la norma si applica attraverso il rinvio dell’art. 2056 c.c. Il concorso di colpaNegligenzaForma di colpa consistente nella mancanza di attenzione o sollecitudine nell'adempimento di un obbligo o nel compimento di un'attività (artt. 1176 e 2043 c.c.; art. 43 c.p.).Leggi il lemma completo → opera anche nella responsabilità oggettivaResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → e nelle ipotesi di responsabilità presunta (art. 2054, comma 2, c.c. per la circolazione stradale). La ripartizione della responsabilità avviene secondo un criterio causale-percentuale, determinato dal giudice in via equitativa.
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