Privilegio

Apr 13, 2026

Definizione

Il privilegio è una causa legittima di prelazione accordata dalla legge in considerazione della causa del credito (art. 2745 c.c.). A differenza del pegno e dell’ipoteca, il privilegio non nasce da un atto di autonomia privata ma è attribuito direttamente dalla legge, che individua i crediti meritevoli di una soddisfazione preferenziale rispetto agli altri.

Disciplina normativa

I privilegi sono disciplinati dagli artt. 2745-2783 c.c. e si distinguono in privilegi generali sui mobili (artt. 2751 e ss. c.c.) e privilegi speciali su determinati beni mobili (artt. 2755-2769 c.c.) o immobili (artt. 2770-2776 c.c.).

I privilegi generali si esercitano su tutti i beni mobili del debitore e non attribuiscono diritto di sequela: non possono pertanto essere esercitati in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi (art. 2747 c.c.). Tra i principali privilegi generali figurano quelli per i crediti dello Stato per tributi (art. 2752 c.c.), per le retribuzioni dei lavoratori subordinati (art. 2751-bis c.c.) e per i crediti derivanti dal rapporto di lavoro (art. 2751-bis, n. 1, c.c.).

I privilegi speciali, invece, gravano su beni determinati e attribuiscono un diritto di sequela opponibile ai terzi acquirenti (art. 2747, comma 2, c.c.). Tra i privilegi speciali su beni mobili si annoverano quello del locatore sulle cose che guarniscono l’immobile locato (art. 2764 c.c.), quello del vettore sulle cose trasportate (art. 2761 c.c.) e quello del venditore di macchine (art. 2762 c.c.). Tra i privilegi speciali su beni immobili rilevano quello per i crediti per contributi di bonifica (art. 2775 c.c.) e quello per i crediti dello Stato per l’imposta di registro (art. 2772 c.c.).

Quanto alla graduazione, il codice stabilisce un ordine di preferenza tra i diversi privilegi: in caso di concorso tra privilegio speciale e privilegio generale sullo stesso bene, il privilegio speciale prevale su quello generale, salvo che la legge disponga diversamente (art. 2748 c.c.). Il concorso tra privilegi e le altre cause di prelazione (pegno e ipoteca) è regolato dagli artt. 2748-2749 c.c.

Aspetti processuali

Il privilegio opera tipicamente nell’ambito delle procedure esecutive individuali e concorsuali. In sede di distribuzione del ricavato, il creditore privilegiato è soddisfatto con preferenza rispetto ai creditori chirografari. Nelle procedure concorsuali, la verifica dell’esistenza e del grado del privilegio è rimessa al giudice delegato in sede di accertamento del passivo. L’onere della prova della sussistenza del privilegio grava sul creditore che lo invoca.

Giurisprudenza modenese