Definizione
Parva sed apta mihi è una locuzione latina che significa «piccola ma adatta a me», tradizionalmente attribuita a Ludovico Ariosto come epigrafe della propria casa a Ferrara. L’espressione indica la soddisfazione per ciò che si possiede, anche se modesto, purché rispondente alle proprie esigenze. Nel linguaggio giuridico, evoca il principio di adeguatezza e proporzionalità, secondo cui la misura del diritto o del rimedio deve essere commisurata alle effettive necessità del titolare.
Disciplina normativa
Il concetto di adeguatezza e proporzionalità espresso dalla locuzione trova riscontro in numerose disposizioni dell’ordinamento. In materia di abitazione, il diritto reale di abitazione di cui agli artt. 1022 e ss. c.c. è limitato ai bisogni del titolare e della sua famiglia, incarnando il principio parva sed apta mihi. L’assegnazione della casa familiare in sede di separazioneSeparazione personaleIstituto che determina l'attenuazione del vincolo coniugale con cessazione degli obblighi di coabitazione e attenuazione di quelli di assistenza, pur mantenendo in vita il matrimonio; può essere giudiziale, consensuale o di fatto.Leggi il lemma completo → e divorzioDivorzioIstituto che determina lo scioglimento del matrimonio civile (o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario), pronunciato con sentenza quando sia venuta meno la comunione tra i coniugi e non sia possibile ricostituirla.Leggi il lemma completo → (art. 337-sexies c.c.) risponde al criterio dell’interesse della prole. Il principio di proporzionalitàPrincipio di proporzionalitàPrincipio che impone alla pubblica amministrazione di adottare misure idonee, necessarie e proporzionate rispetto al fine perseguito.Leggi il lemma completo → permea altresì la disciplina degli alimentiAlimentiPrestazione patrimoniale dovuta dai soggetti obbligati per legge a chi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (artt. 433-448 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 438, comma 2, c.c.), che devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli.
Caratteri essenziali
- Principio di adeguatezza: la misura del diritto deve essere commisurata alle effettive necessità del titolare, senza eccessi né carenze.
- Proporzionalità: richiama il criterio di proporzionalità che governa la determinazione di prestazioni, contributi e assegnazioni nel diritto civile.
- Soddisfazione dei bisogni essenziali: evoca la funzione del diritto di garantire a ciascuno quanto necessario per una esistenza dignitosa, in conformità all’art. 36 Cost.
- Limitazione funzionale: alcuni diritti reali, come l’usoConsuetudoTermine latino che designa la consuetudine quale fonte del diritto, fondata sulla ripetizione costante di un comportamento (diuturnitas) unita al convincimento della sua giuridica obbligatorieta (opinio iuris).Leggi il lemma completo → e l’abitazione, sono intrinsecamente limitati ai bisogni del titolare, riflettendo il principio della locuzione.
Ambito applicativo
L’espressione trova impiego nella dottrina e nella giurisprudenzaGiurisprudenzaComplesso delle decisioni dei giudici su una determinata materia, nonché l'attività interpretativa del diritto svolta dagli organi giurisdizionali.Leggi il lemma completo → in materia di diritti reali di godimento limitato, di assegnazione della casa familiare, di determinazione dell’assegno di mantenimentoMantenimentoObbligazione economica verso coniuge, ex coniuge o figli in adempimento di doveri familiari (artt. 143, 156, 337-ter c.c. e 5 l. div.): presupposti, quantificazione, rivalutazione e prescrizione.Leggi il lemma completo → e degli alimenti. Ricorre nelle motivazioni delle sentenze che applicano il criterio di proporzionalità nella quantificazione delle prestazioni economiche tra coniugi o in favore dei figli, nonché nelle trattazioni dottrinali che esaminano il rapporto tra esigenze individuali e dimensione dei diritti attribuiti dall’ordinamento.
Powered by Gestiolex