Definizione
Il mandato è il contratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (mandante) (art. 1703 c.c.). Si tratta di un contratto consensuale, che si perfeziona con il semplice accordo delle parti, e che ha per oggetto il compimento di atti giuridici nell’interesse del mandante. Il mandato si distingue dalla rappresentanza: il mandatario agisce per conto del mandante, ma non necessariamente in suo nome.
Disciplina normativa
La disciplina del mandato è contenuta negli artt. 1703-1730 c.c. Il mandato può essere con rappresentanza o senza rappresentanza. Nel mandato con rappresentanza, il mandatario agisce in nome e per conto del mandante: gli effetti giuridici degli atti compiuti si producono direttamente nella sfera del mandante (art. 1704 e art. 1388 c.c.). Nel mandato senza rappresentanza, il mandatario agisce in nome proprio ma per conto del mandante: acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato (art. 1705 c.c.).
Obblighi del mandatario
Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.). Deve altresì comunicare senza ritardo al mandante l’avvenuta esecuzione del mandato e rendere il conto del suo operato (art. 1712 c.c.). Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato; tuttavia, l’atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, salvo che il mandante lo ratifichi (art. 1711 c.c.).
Obblighi del mandante
Il mandante deve somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che il mandatario ha contratto in proprio nome (art. 1719 c.c.). Il mandante deve inoltre rimborsare al mandatario le anticipazioni fatte e le spese sostenute, con gli interessi dal giorno in cui sono state fatte, e deve corrispondergli il compenso pattuito o, in mancanza, quello risultante dalle tariffe professionali o dagli usi (art. 1720 c.c.).
Mandato senza rappresentanza
Nel mandato senza rappresentanza, il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi (art. 1705, comma 1, c.c.). I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni acquistati per conto del mandante, purché trattandosi di beni mobili o crediti il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, oppure, trattandosi di immobili, sia stato trascritto il mandato o la procura anteriormente al pignoramento (art. 1707 c.c.).
Estinzione del mandato
Il mandato si estingue per scadenza del termine, per compimento dell’affare, per revoca da parte del mandante, per rinunzia del mandatario, per morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario (art. 1722 c.c.). La revoca del mandato oneroso, conferito anche nell’interesse del mandatario, obbliga il mandante al risarcimento del danno, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell’affare (art. 1723 c.c.).
Giurisprudenza modenese
- Revoca al mandato – Diritto dell’avvocato al compenso per l’attività svolta
- [Appello Bologna] Mandato difensivo – Obblighi dell’avvocato mandatario – Responsabilità per omesso versamento delle somme incassate per conto del cliente
- [Appello Bologna] Mandato professionale – Onere di rendiconto e prova dell’avvenuta restituzione
- [Appello Bologna] Mandato difensivo – Procura irrevocabile all’incasso – Effetti e validità
- Mandato per pratiche pensionistiche – Assenza di delega scritta – Sufficienza del mandato verbale – Principio dell’id quod plerumque accidit
- Principio del “delegatus delegare non potest” – Inapplicabilità automatica al mandato processuale – Intuitus personae
- Mandato e procura generale – Capacità naturale del mandante e fede privilegiata dell’atto notarile
- Procura generale – Ammissibilità del mandato per il recupero di tutti i crediti presenti e futuri
- Mandato — Distinzione tra recesso e risoluzione per inadempimento, debenza del compenso fisso
- Mandato — Onere della prova del danno da recesso senza preavviso