Definizione
Brocardo latino che significa «si considera come non fatto» (o «è considerato inutile»). Esprime il principio per cui un atto giuridico che non produce effetti utili, o che è compiuto inutilmente perché privo dei presupposti necessari alla sua efficacia, è trattato dall’ordinamento come se non fosse stato posto in essere.
Disciplina normativa
Il principio non è formulato in una singola norma ma permea l’intero sistema del diritto civile e processuale. Trova applicazione nella disciplina della nullitàNullitàForma più grave di invalidità del contratto, che opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e imprescrittibile. Prevista per violazione di norme imperative, illiceità o difetto di elementi essenziali (artt. 1418-1424 c.c.).Leggi il lemma completo → degli atti (art. 1418 c.c.), che sancisce l’inefficaciaInefficaciaInidoneità di un atto giuridico valido a produrre effetti. Si distingue dall'invalidità e può essere strutturale, funzionale, assoluta o relativa.Leggi il lemma completo → radicale del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → nullo, e nella dottrina dell’inesistenza giuridica dell’atto. In ambito processuale opera con riferimento agli atti processuali nulli (artt. 156 e ss. c.p.c.): l’atto che non raggiunge lo scopo cui è destinato è nullo e privo di effetti. Il principio informa anche l’art. 1419 c.c. in materia di nullità parziale e l’art. 1424 c.c. sulla conversione del contratto nullo.
Caratteri essenziali
- L’atto giuridico inefficace è equiparato, sul piano degli effetti, all’atto mai compiuto: non modifica la situazione giuridica preesistente.
- Il principio opera sia sul piano sostanziale (nullità del contratto, inefficacia dell’atto di disposizione a non dominoA non dominoLocuzione latina ("da chi non è proprietario") che designa l'acquisto della proprietà da parte di chi riceve il bene in buona fede da un soggetto non legittimato a trasferirlo (art. 1153 c.c.).Leggi il lemma completo →) sia sul piano processuale (nullità degli atti processuali, inammissibilitàInammissibilitàSanzione processuale che preclude l'esame nel merito di una domanda o impugnazione proposta in violazione di requisiti formali o temporali.Leggi il lemma completo → delle domande).
- Si distingue dall’annullabilitàAnnullabilitàForma di invalidità del contratto per vizi del consenso (errore, violenza, dolo) o incapacità, azionabile solo dalla parte interessata ed entro termini di prescrizione (artt. 1425-1446 c.c.).Leggi il lemma completo →, ove l’atto produce effetti provvisori fino alla pronuncia di annullamento.
Ambito applicativo
Il brocardo ricorre nella giurisprudenzaGiurisprudenzaComplesso delle decisioni dei giudici su una determinata materia, nonché l'attività interpretativa del diritto svolta dagli organi giurisdizionali.Leggi il lemma completo → in materia di atti nulli, notificazioni invalide, atti processuali inidonei al raggiungimento dello scopo, clausole contrattualiClausolaSingola disposizione contenuta in un contratto o atto di autonomia privata, quale unità minima di disciplina del rapporto: può essere essenziale o accidentale, tipica o atipica, predisposta unilateralmente o frutto di trattativa.Leggi il lemma completo → prive di efficacia e negozi giuridici compiuti in assenzaAssenzaCondizione giuridica della persona che abbia cessato di comparire nel suo ultimo domicilio o residenza, e di cui non si abbiano più notizie da almeno due anni (artt. 49-57 c.c.).Leggi il lemma completo → dei presupposti di legge. Trova frequente applicazione anche in tema di sanatoria degli atti (art. 156, comma 3, c.p.c.) e di regime della nullità delle deliberazioni assembleari (art. 2379 c.c.).
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