Definizione
Horribile visu è una locuzione latina che significa «orribile a vedersi». L’espressione, di derivazione classica, viene utilizzata per descrivere una situazione, un atto o un provvedimento talmente grave o sconcertante da suscitare sgomento alla sola osservazione. Nel linguaggio giuridico e forense, la locuzione ricorre per qualificare con enfasi retorica decisioni, comportamenti o situazioni normative ritenute particolarmente criticabili o inaccettabili.
Disciplina normativa
La locuzione non ha una disciplina normativa propria, ma il suo impiego nel diritto si collega a istituti che sanzionano atti giuridici affetti da vizi particolarmente gravi. La nullitàNullitàForma più grave di invalidità del contratto, che opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e imprescrittibile. Prevista per violazione di norme imperative, illiceità o difetto di elementi essenziali (artt. 1418-1424 c.c.).Leggi il lemma completo → del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → per illiceità della causa o dell’oggetto (art. 1343 e art. 1346 c.c.), la nullità per contrarietà a norme imperative (art. 1418 c.c.) e la nullità della sentenzaError in procedendoVizio della sentenza per violazione di norme processuali. Denunciabile in cassazione ex art. 360, n. 4, c.p.c.Leggi il lemma completo → per vizi insanabili (art. 161 c.p.c.) rappresentano le ipotesi in cui l’ordinamento reagisce a situazioni giuridicamente horribile visu, comminando la sanzioneSanzioneDefinizione La sanzione è la conseguenza giuridica negativa che l'ordinamento ricollega alla violazione di una norma, mirando a prevenire, punire o riparare il comportamento antigiuridico. È elemento strutturale dell'efficacia del precetto...Leggi il lemma completo → più grave. L’inesistenza giuridica dell’atto, categoria elaborata dalla dottrina per i vizi più radicali, costituisce il grado estremo di reazione dell’ordinamento.
Caratteri essenziali
- Gravità estrema del vizio: indica una situazione giuridica affetta da difettiVizi (difetti)Imperfezioni materiali della cosa venduta che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, per le quali il venditore è tenuto a prestare garanzia ai sensi degli artt. 1490 e ss. del codice civile.Leggi il lemma completo → talmente gravi da risultare intollerabile per l’ordinamento.
- Funzione retorica e argomentativa: nel linguaggio forense e dottrinale, serve a sottolineare con particolare enfasi la gravità di un comportamento, di una decisione o di una lacuna normativa.
- Collegamento con la nullità: evoca le ipotesi di invalidità più radicale, dove il vizio è talmente grave da impedire qualsiasi formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → di sanatoria o convalidaRatificaDefinizione La ratifica è il negozio giuridico unilaterale con il quale un soggetto approva e fa propri gli effetti di un atto compiuto da altri in suo nome senza averne avuto il potere, ovvero con il quale si sana un atto anteriore invalid...Leggi il lemma completo →.
- Espressione di disapprovazione: l’usoConsuetudoTermine latino che designa la consuetudine quale fonte del diritto, fondata sulla ripetizione costante di un comportamento (diuturnitas) unita al convincimento della sua giuridica obbligatorieta (opinio iuris).Leggi il lemma completo → della locuzione implica un giudizio di valore negativo sulla situazione descritta, con una connotazione di indignazione o di forte critica.
Ambito applicativo
L’espressione trova impiego prevalentemente nella dottrina e nelle note a sentenza, dove viene utilizzata per commentare criticamente decisioni giurisprudenziali ritenute errate, lacune normative considerate inaccettabili o comportamenti processuali particolarmente censurabili. Ricorre nelle trattazioni che affrontano i vizi più gravi degli atti giuridici, nella critica delle sentenze in contrasto con principi consolidati e nel commento di riforme legislative ritenute infelici. Nel linguaggio forense, la locuzione è impiegata con intento ironico o critico per enfatizzare la gravità di una situazione.
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