Fido

Apr 19, 2026

Il fido (o affidamentoAffidamentoTermine polisemico che indica nel diritto di famiglia l'attribuzione della responsabilità genitoriale (artt. 337-bis ss. c.c.); nel diritto civile la fiducia incolpevole tutelata dall'ordinamento; nel diritto penale una misura alternativa alla detenzione.Leggi il lemma completo → bancario) è l’impegno assunto da una bancaBancaImpresa che esercita in via professionale, congiuntamente, l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito (art. 10 TUB - d.lgs. 385/1993). L'attività bancaria è riservata ai soggetti autorizzati dalla Banca d'Italia e iscritti in apposito albo.Leggi il lemma completo → a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro, o ad assumere un rischio per suo conto, entro un importo massimo predeterminato e per un periodo di tempo convenutoConvenutoIl convenuto è la parte contro cui è proposta la domanda giudiziale: costituzione con comparsa di risposta, difese, eccezioni, domanda riconvenzionale, chiamata del terzo e regime della contumacia.Leggi il lemma completo →.

Il fido può assumere diverse forme tecniche: apertura di credito in conto correnteConto correnteContratto con cui le parti si obbligano ad annotare i crediti reciproci fino alla chiusura del conto, quando diviene esigibile il saldo. Regolato dagli artt. 1823-1833 c.c. e, in ambito bancario, dagli artt. 1852-1857 c.c.Leggi il lemma completo → (art. 1842 c.c.), sconto bancario, anticipazioneAccontoPagamento parziale anticipato sul prezzo o sul corrispettivo: distinzione dalla caparra, restituzione in caso di scioglimento del contratto, profili nella compravendita, nell'appalto e fiscali.Leggi il lemma completo → su titoli, credito documentario, fideiussioneFideiussioneLa fideiussione è il contratto con il quale un soggetto (fideiussore) si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. Si tratta di una garanzia personale accessoria disciplinata dagli artt. 1936-1957 c.c.Leggi il lemma completo → bancaria, accettazioneAccettazioneManifestazione di volontà che perfeziona un atto: accettazione della proposta contrattuale (art. 1326 c.c.), dell'eredità (artt. 475-485 c.c.), con beneficio di inventario (artt. 484-511 c.c.), della cambiale.Leggi il lemma completo → bancaria. L’apertura di credito è la formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → più comune e consente al cliente di effettuare prelevamenti e pagamenti nei limiti dell’affidamento concesso.

La concessione del fido è preceduta dall’istruttoriaIstruttoriaFase del processo dedicata alla raccolta delle prove (artt. 183 ss. c.p.c.). Caratterizzata da termini perentori e preclusioni, con poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro.Leggi il lemma completo → bancaria, che valuta il merito creditizio del richiedente. La banca può recedere dall’apertura di credito a tempo indeterminato, dando un preavviso congruo (art. 1845 c.c.). Il Testo UnicoReductio ad unumEspressione latina che indica la riconduzione di una pluralità di fonti, norme o situazioni a un assetto unitario e coerente, tipica delle operazioni di codificazione, dei testi unici e del riordino legislativo.Leggi il lemma completo → Bancario (d.lgs. 385/1993) e le disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia disciplinano i limiti prudenziali alla concentrazione dei rischi creditizi.

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