Falsa causa non nocet (la falsa indicazione della causa non nuoce) è un brocardo che esprime il principio per cui l’erronea qualificazione della causa di un negozio giuridicoNegozio giuridicoDefinizione Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici riconosciuti e tutelati dall'ordinamento. È categoria di matrice dogmatica, non espressamente codificata, elaborata dalla dottrina tedesca...Leggi il lemma completo → non ne comporta l’invalidità, purché la causa reale sia lecita e sussistente.
Il principio trova riscontro nella disciplina della simulazione (art. 1414 c.c.): nel negozio simulato, la falsa causa del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → apparente non pregiudica la validità del contratto dissimulatoSimulazioneIstituto in forza del quale le parti pongono in essere un contratto con l'intesa che non debba produrre effetti tra loro (simulazione assoluta) o che debba avere effetto un contratto diverso (simulazione relativa). Disciplinata dagli artt. 1414-1417 c.c.Leggi il lemma completo →, se questo ha i requisiti di sostanza e di formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo →. Analogamente, l’erroreErroreFalsa rappresentazione della realtà che vizia il consenso (artt. 1427-1433 c.c.) rendendo il contratto annullabile se essenziale e riconoscibile. Rilevante anche nel testamento (artt. 624-625 c.c.) e nell'indebito (art. 2033 c.c.).Leggi il lemma completo → sul motivo o sulla qualificazione giuridica del contratto non produce nullitàNullitàForma più grave di invalidità del contratto, che opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e imprescrittibile. Prevista per violazione di norme imperative, illiceità o difetto di elementi essenziali (artt. 1418-1424 c.c.).Leggi il lemma completo → se la causa concreta è comunque valida.
Il brocardo opera come limite alla rilevanza dell’erroreVizi del consensoAnomalie nel processo di formazione della volontà negoziale che rendono il contratto annullabile: errore (artt. 1427-1433 c.c.), violenza (artt. 1434-1438 c.c.), dolo (artt. 1439-1440 c.c.).Leggi il lemma completo → nella denominazioneRagione socialeNome sotto il quale opera una società di persone (artt. 2292, 2314 c.c.): funzione individuatrice, disciplina nelle società di persone e differenze con denominazione sociale e ditta.Leggi il lemma completo → o qualificazione del negozio: ciò che conta è la sostanza economico-giuridica dell’operazione e non la sua etichetta formale (falsa demonstratio non nocetDemonstratioDescrizione identificativa di persona o bene nell'atto giuridico. La falsa demonstratio non nocet se l'oggetto è comunque identificabile (art. 625 c.c.).Leggi il lemma completo →).
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