ObbligazioneObbligazioneRapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (debitore) è tenuto a eseguire una prestazione patrimoniale a favore di un altro soggetto (creditore).Leggi il lemma completo → alternativa è l’obbligazione che ha per oggetto due o più prestazioni dedotte in via alternativa, e il debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → si libera eseguendone una sola (art. 1285 c.c.). Fino alla scelta, tutte le prestazioni sono dovute in obligatione, ma una sola è dovuta in solutione.

La scelta (concentrazione) spetta al debitore, salvo che sia stata attribuita al creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → o a un terzo (art. 1286 c.c.). Una volta effettuata, la scelta è irrevocabile e l’obbligazione diviene semplice. Se una delle prestazioni diviene impossibile per causa non imputabileCausa non imputabileNozione contenuta nell'art. 1218 c.c. che individua il limite della responsabilità contrattuale del debitore, comprendendo tutti i fatti — esterni alla sua sfera di controllo — che impediscono l'esecuzione della prestazione senza poter essergli addebitati a titolo di colpa o dolo (caso fortuito, forza maggiore, fatto del terzo, fatto del creditore).Leggi il lemma completo → al debitore, l’obbligazione si concentra sull’altra (art. 1288 c.c.); se l’impossibilità è imputabile al debitore e la scelta spettava a lui, l’obbligazione si concentra sulla prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → residua.

L’obbligazione alternativa si distingue dall’obbligazione facoltativa (in cui una sola prestazione è dedotta in obbligazione, ma il debitore ha la facoltà di liberarsi eseguendone un’altra) e dall’obbligazione con facoltà alternativa del creditore. La distinzione rileva soprattutto in caso di impossibilità sopravvenutaAd impossibilia nemo teneturBrocardo latino ("nessuno è tenuto all'impossibile") che esprime il principio per cui l'obbligazione si estingue quando la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore (artt. 1218, 1256 c.c.).Leggi il lemma completo →: nell’obbligazione facoltativa, se la prestazione principale diviene impossibile, il debitore è liberato anche se l’alternativa è ancora possibile.

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