ObbligazioneObbligazioneRapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (debitore) è tenuto a eseguire una prestazione patrimoniale a favore di un altro soggetto (creditore).Leggi il lemma completo → indivisibile è l’obbligazione la cui prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo →, per sua natura o per volontà delle partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo →, non è suscettibile di adempimentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → parziale (art. 1316 c.c.). Quando vi sono più debitori, l’indivisibilità produce effetti analoghi alla solidarietà: ciascun debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → è obbligato per l’intero.
L’indivisibilità può essere oggettiva (derivante dalla natura della prestazione: l’obbligo di consegnare un cavallo, una cosaBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → determinata infungibile) o soggettiva (stabilita dalle parti con clausola negozialeClausolaSingola disposizione contenuta in un contratto o atto di autonomia privata, quale unità minima di disciplina del rapporto: può essere essenziale o accidentale, tipica o atipica, predisposta unilateralmente o frutto di trattativa.Leggi il lemma completo →). A differenza della solidarietà, l’indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore: se il debitore muore, l’obbligazione indivisibile grava per intero su ciascun erede (art. 1318 c.c.), mentre l’obbligazione solidaleSolidarietàVincolo che lega più debitori o più creditori in un unico rapporto obbligatorio, per cui ciascun debitore può essere costretto all'adempimento per la totalità (solidarietà passiva) e ciascun creditore può pretendere l'intera prestazione (solidarietà attiva). Disciplinata dagli artt. 1292-1313 c.c.Leggi il lemma completo → si divide tra gli eredi pro quotaPro quotaEspressione latina che significa «in proporzione alla quota», indicante il principio per cui nelle obbligazioni parziarie e nella comunione ciascun soggetto partecipa ai diritti e ai pesi in misura della propria quota.Leggi il lemma completo →.
L’obbligazione indivisibile si regge sulle norme della solidarietà per quanto riguarda le eccezioni opponibili al creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo →, il regresso tra i condebitori e i rapporti interni (art. 1317 c.c.). La principale differenza pratica è l’effetto sulla trasmissibilità ereditaria: la solidarietà si fraziona tra gli eredi, l’indivisibilità no.
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