ObbligazioneObbligazioneRapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (debitore) è tenuto a eseguire una prestazione patrimoniale a favore di un altro soggetto (creditore).Leggi il lemma completo → divisibile è l’obbligazione la cui prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → è suscettibile di esecuzione frazionata senza pregiudizio per l’interesse del creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo →. Quando vi sono più debitori di un’obbligazione divisibile e l’obbligazione non è solidale, ciascuno di essi è obbligato a pagare il debito solo per la sua parte (art. 1314 c.c.).
La divisibilità dell’obbligazione dipende dalla natura della prestazione: sono divisibili le obbligazioni pecuniarie e quelle aventi ad oggetto coseBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → fungibili e quantificabili; sono indivisibili quelle aventi ad oggetto prestazioni che non possono essere frazionate per natura o per volontà delle partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo →. La qualificazione della prestazione come divisibile o indivisibile ha rilevanza pratica nei rapporti obbligatori con pluralità di soggetti.
Nelle obbligazioni divisibili con più debitori non solidali, ciascun debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → è tenuto solo per la propria quota; il creditore non può pretendere l’intero da uno solo di essi. Il regime si contrappone alla solidarietà (art. 1292 c.c.), in cui ciascun debitore è tenuto per l’intero. Peraltro, la regola della solidarietà passivaSolidarietàVincolo che lega più debitori o più creditori in un unico rapporto obbligatorio, per cui ciascun debitore può essere costretto all'adempimento per la totalità (solidarietà passiva) e ciascun creditore può pretendere l'intera prestazione (solidarietà attiva). Disciplinata dagli artt. 1292-1313 c.c.Leggi il lemma completo → è presuntiva (art. 1294 c.c.), sicché la pariarietà (obbligazione divisibile pro quotaPro quotaEspressione latina che significa «in proporzione alla quota», indicante il principio per cui nelle obbligazioni parziarie e nella comunione ciascun soggetto partecipa ai diritti e ai pesi in misura della propria quota.Leggi il lemma completo →) si applica solo quando è espressamente prevista dalla legge o dal titolo.
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