Expressis verbis (lett. “con parole espresse”) indica ciò che è dichiarato in modo esplicito, chiaro e inequivocabile, senza necessità di interpretazioneInterpretazioneAttività ermeneutica volta a determinare il significato di un atto normativo o negoziale. Regolata dall'art. 12 preleggi e, per il contratto, dagli artt. 1362-1371 c.c.Leggi il lemma completo → o di desumere la volontà per via indiretta.
L’espressione rileva nella distinzione tra manifestazione espressa e tacita della volontà: numerose disposizioni richiedono che determinati atti siano compiuti expressis verbis: la rinuncia all’ereditàEreditàComplesso dei rapporti giuridici trasmissibili del de cuius (Libro II, artt. 456 ss. c.c.). Apertura, delazione, accettazione pura o beneficiata, eredità giacente, petizione ereditaria e divisione dell'asse.Leggi il lemma completo → (art. 519 c.c.), la clausola compromissoriaArbitratoStrumento alternativo di soluzione delle controversie civili e commerciali mediante il quale le parti affidano la decisione della lite a uno o più arbitri privati (artt. 806-840 c.p.c.).Leggi il lemma completo → (art. 808 c.p.c.), la deroga alla competenza territorialeCompetenza del giudice civileMisura del potere giurisdizionale attribuita a ciascun giudice ordinario che individua, tra giudice di pace, tribunale, corte d'appello e corte di cassazione, l'organo abilitato a conoscere della specifica controversia. Si articola per materia, valore e territorio (artt. 7-30 c.p.c.).Leggi il lemma completo → (art. 29 c.p.c.), il patto di non concorrenzaConcorrenzaConfronto competitivo fra imprenditori sul mercato. Disciplinata dagli artt. 2596-2601 c.c. per la concorrenza sleale e il patto di non concorrenza, dalla L. 287/1990 per la tutela antitrust.Leggi il lemma completo → (art. 2596 c.c.). Quando la legge richiede la formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → espressa, il silenzio o il comportamento concludenteFacta concludentiaComportamenti dai quali si desume inequivocabilmente una volontà giuridica senza dichiarazione espressa. Es. accettazione tacita dell'eredità.Leggi il lemma completo → non sono sufficienti. Nel diritto contrattuale, la distinzione tra clausole espresse e clausole tacite incide sull’onere probatorioOnereComportamento non obbligatorio ma necessario per conseguire un vantaggio o evitare una conseguenza sfavorevole. Si distingue dall'obbligo per l'assenza di coercibilità.Leggi il lemma completo → e sull’interpretazione del negozioNegozio giuridicoDefinizione Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici riconosciuti e tutelati dall'ordinamento. È categoria di matrice dogmatica, non espressamente codificata, elaborata dalla dottrina tedesca...Leggi il lemma completo →.
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