La class action (o azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → di classe) è lo strumento processuale che consente a un singolo soggetto o a un’organizzazione di agire in giudizio a tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → di diritti individuali omogenei di una pluralità di soggetti, ottenendo una pronuncia i cui effetti si estendono a tutti i membri della classe.
Nell’ordinamento italiano, l’azione di classe è disciplinata dagli artt. 840-bis – 840-sexiesdecies c.p.c., introdotti dalla l. 31/2019, che ha sostituito la precedente disciplina dell’art. 140-bis del Codice del consumoConsumatorePersona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale. Controparte debole del professionista, tutelata dal D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo).Leggi il lemma completo →. La nuova disciplina amplia la legittimazione attivaLegittimazione processualeCondizione dell'azione consistente nella titolarità del diritto ad agire o contraddire (legittimatio ad causam). Attiva per l'attore, passiva per il convenuto. Rilevabile d'ufficio.Leggi il lemma completo → e il campo di applicazione, estendendo l’azione oltre il perimetro consumeristico.
L’azione può essere propostaPropostaDichiarazione di volontà con cui si manifesta l'intenzione di concludere un contratto (artt. 1326-1336 c.c.): requisiti, revoca, proposta irrevocabile, offerta al pubblico.Leggi il lemma completo → da ciascun componente della classe, da un’organizzazione o un’associazioneAssociazioneEnte collettivo a struttura aperta costituito da una pluralità di persone per il perseguimento di uno scopo non lucrativo (artt. 14-42 c.c.). Si distingue tra associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica, e associazioni non riconosciute, prive di autonomia patrimoniale perfetta.Leggi il lemma completo → senza scopo di lucro. Il tribunale valuta l’ammissibilità dell’azione verificando che i diritti fatti valere siano omogenei e che il ricorrenteAttoreParte che propone la domanda giudiziale: atto di citazione, oneri di allegazione e prova, legittimazione attiva, interesse ad agire, domande nuove e rinuncia.Leggi il lemma completo → appaia in grado di curare adeguatamente l’interesse della classe (art. 840-ter c.p.c.).
Il sistema italiano adotta il meccanismo dell’opt-in: i membri della classe devono aderire espressamente all’azione per beneficiare degli effetti della sentenza, a differenza del modello statunitense fondato sull’opt-out.
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