Il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → estimatorio è il contratto disciplinato dagli artt. 1556-1558 c.c. con cui una parte (tradensTradensSoggetto che effettua la consegna (traditio) di un bene nell'ambito di un rapporto giuridico. Si contrappone all'accipiens, che riceve il bene.Leggi il lemma completo →) consegnaTraditioTermine latino che designa la consegna materiale della cosa, modo di trasferimento del possesso nel diritto romano e strumento tuttora rilevante nel diritto civile italiano per l'acquisto della proprietà mobiliare e l'esecuzione dei contratti traslativi.Leggi il lemma completo → una o più cose mobili all’altra (accipiensAccipiensTermine latino che designa il soggetto che riceve il pagamento o la prestazione, in contrapposizione al solvens (debitore che adempie).Leggi il lemma completo →), la quale si obbliga a pagarne il prezzo entro un determinato termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → ovvero a restituire le cose non vendute.
L’accipiens acquista la disponibilità delle cose ma non la proprietà, che resta al tradens fino al pagamentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → del prezzo. Tuttavia, i creditori dell’accipiens non possono sottoporre a pignoramentoPignoramentoAtto con il quale ha inizio l'espropriazione forzata, consistente nell'ingiunzione al debitore di astenersi da atti diretti a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'esecuzione. Disciplinato dagli artt. 491 e ss. del codice di procedura civile.Leggi il lemma completo → le cose ricevute (art. 1558 c.c.), e l’accipiens è liberato dall’obbligo di restituzione se le cose periscono per causa a lui non imputabile (art. 1557 c.c.).
È un contratto diffuso nella pratica commerciale (venditaCompravenditaContratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È il modello dei contratti di scambio, disciplinato dagli artt. 1470-1547 del codice civile.Leggi il lemma completo → in conto depositoDeposito (contratto)Contratto reale con cui il depositario riceve una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla (art. 1766 c.c.). Disciplinato dagli artt. 1766-1797 c.c.Leggi il lemma completo →), particolarmente nel settore editoriale e della distribuzione.
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