La querela di falso è lo strumento processuale mediante il quale una parte contesta l’autenticità o la veridicità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta, al fine di privare il documento della sua efficacia probatoria privilegiata (artt. 221-227 c.p.c.).
La querela può essere propostaPropostaDichiarazione di volontà con cui si manifesta l'intenzione di concludere un contratto (artt. 1326-1336 c.c.): requisiti, revoca, proposta irrevocabile, offerta al pubblico.Leggi il lemma completo → tanto in via principale, con atto di citazioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → davanti al tribunale (art. 221 c.p.c.), quanto in via incidentale, nel corso di un giudizio già pendente in cui il documento sia stato prodotto (art. 225 c.p.c.).
Chi propone la querela deve indicare specificamenteEx professoLocuzione latina ("di proposito") che indica una trattazione approfondita e sistematica di un argomento, ovvero un'attivita svolta con piena competenza e intenzionalità.Leggi il lemma completo → gli elementi dell’atto che intende impugnare come falsi e i mezzi di provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → con cui intende dimostrare la falsità (art. 221, comma 2, c.p.c.). La parte che ha prodotto il documento è chiamata a dichiarare se intende avvalersene; in caso negativo, il documento è eliminato dal processo.
Il giudizio di falso si conclude con sentenza che, in caso di accoglimento, dichiara la falsità del documento con efficacia erga omnesErga omnesEfficacia nei confronti di tutti. Propria dei diritti reali e di alcune sentenze. Si contrappone a inter partes.Leggi il lemma completo →. Il cancelliere trasmette copia della sentenza al pubblico ministero per le eventuali iniziative penali (art. 227 c.p.c.).
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